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Il ravvedimento delle rate omesse di avviso bonario

In  caso di mancato versamento di una rata del piano di dilazione prescelto dal contribuente che abbia ricevuto un avviso bonario dall’Agenzia delle entrate, si può usufruire del ravvedimento operoso.

 

Come noto, quando si riceve un avviso bonario il contribuente ha la facoltà di libera scelta tra il pagamento immediato e quello dilazionato, subordinato unicamente al rispetto della condizione di versamento della prima rata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’avviso cartaceo, oppure di 90 giorni dalla formazione dell’avviso telematico ove si sia optato per tale scelta nel modello Unico. Chi non versa entro tale scadenza perde la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% e del beneficio del pagamento dilazionato.

Se, invece, la prima rata risulta pagata, i benefici risultano accordati ma alla condizione che il contribuente effettui i pagamenti delle rate successive alla prima.

Il fisco tollera ritardi “minimi”, vale a dire non eccedenti il termine di versamento della rata successiva a quella non versata; poiché le scadenze sono trimestrali, il ritardo massimo tollerato quindi è pari a tale periodo temporale. Se non si provvedesse al versamento (sia pure tardivo) entro tale scadenza, la rateazione decade con l’applicazione delle sanzioni piene che verranno comminate per il mancato versamento del tributo.
Pertanto nel caso di ritardo di  versamento delle rate successive alla prima, si potrà applicare al ritardo l’istituto del ravvedimento.

I codici tributo da utilizzare sono quelli approvati con risoluzione n. 132/E del 29/11/2011:
•    Codice “8929” per la sanzione;
•    Codice “1980” per gli interessi.

La sanzione va applicata nella misura prevista per il ravvedimento in generale (per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione  è dello 0,2% per ogni giorno, dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%, oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%) da applicarsi sull’importo originariamente contraddistinto dal codice tributo 9001 sulla delega non tempestivamente versata, esponendola sul modello con il codice 8929;

Gli interessi vanno applicati nella misura pari all’1% annuo, commisurati ai  giorni di ritardo e rapportati alla somma complessiva della originaria delega, esponendoli sul modello F24 con il codice 1980.

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