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COMPENSAZIONI IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione cosiddetta "orizzontale”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio dell’anno successivo, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il credito eccedente  i 15.000 euro potrà invece essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale è munita del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

Le deleghe di pagamento (F24) che comprendono compensazioni di credito IVA superiore a 5.000 euro, nonchè tutti gli F24 a saldo zero, dovranno obbligatoriamente essere trasmessi con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking,

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dalla data di addebito indicata

Infine ricordiamo:
•    il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
•    la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

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