|
IRES PREMIALE 2025La Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 (all’articolo 1, commi 436-444) ha previsto la possibilità di accedere a una riduzione dell’aliquota IRES di quattro punti percentuali (dal 24% al 20%). Il Decreto MEF 8 agosto 2025ha stabilito le modalità attuative per ottenere la riduzione dell’aliquota IRES Soggetti che possono beneficiaredella riduzione IRES Il beneficio spetta:
Soggetti esclusi Sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero quelli determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Condizioni per ottenere lo sconto IRES Per accedere alla riduzione dell’aliquota, devono ricorrere le seguenti condizioni cumulative: 1) accantonamento in apposita riserva di almeno l’80%dell’utileconseguito nell’esercizio 2024; 2) destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato – e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 – alla realizzazione di investimenti rilevanti (Industria 4.0 e Transizione 5.0), con un investimento minimo di 20.000 euro. 3) le imprese devono aumentare il numero di dipendenti a tempo indeterminato di almeno l’1%, o comunque di almeno una unità. 4) nessun ricorso alla CIG: non devono aver fatto ricorso alla cassa integrazione (tranne per eventi transitori e non imputabili all’impresa). Decadenza del beneficio Due sono le cause di decadenza:
In caso di decadenza, la società è tenuta a restituire il beneficio mediante il versamento della differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota ordinaria, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza. Cumulabilità Il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti. Per quanto concerne i suddetti crediti d’imposta, restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell’articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020 sia all’articolo 38, comma 18, del DL n. 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure in esame. |