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Il ravvedimento dell’imposta di registro

L’istituto del ravvedimento operoso, contenuto nell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, è uno strumento tipicamente utilizzato dai contribuenti per regolarizzare violazioni tributarie riguardanti gli omessi versamento o le infedeli dichiarazioni al fine di evitare che tali violazioni siano constatate dall’Amministrazione Finanziaria con l’applicazione delle sanzioni in misura ordinaria.

 

L’adempimento spontaneo del contribuente, infatti, consente allo stesso di sanare l’irregolarità fruendo di una sanzione ridotta graduata in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento nonché degli interessi calcolati al saggio legale (1% a partire dal 1° gennaio 2014).

L’imposta di registro è normalmente liquidato dall’Ufficio a seguito della presentazione per la registrazione degli atti formati per iscritto ed anche in tale ambito possono emergere successive violazioni riguardanti la corretta determinazione della base imponibile. La modalità di regolarizzazione di tale imposta, tuttavia, è differente a seconda delle modalità di liquidazione del tributo, potendosi distinguere due ipotesi:

  • L’imposta è liquidata dal contribuente (ad esempio per i contratti di locazione di immobili): la violazione relativa alla richiesta di registrazione oltre il termine può essere sanata versando l’imposta maggiorata degli interessi e della sanzione ridotta (pari al 15%, ossia 1/8 del 120%), nonché presentando all’Ufficio la richiesta di registrazione tardiva;
  • l’imposta è liquidata dall’Ufficio, (esempio in tutti quei casi in cui il contribuente abbia dichiarato nell’atto o nella dichiarazione una base imponibile non congrua): in tal caso, la procedura da seguire è quella indicata nel comma 3 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, secondo cui il contribuente può rimediare alla violazione commessa presentando spontaneamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa di valore entro un anno dalla data in cui è stata realizzata l’infrazione, a seguito della quale l’Ufficio provvede a notificare alla parte apposito avviso di liquidazione della maggiore imposta, degli interessi legali nonché della sanzione. Tale sanzione è ridotta se il contribuente provvede al pagamento di quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dal ravvedimento operoso e conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena (circolare n. 192/E/98).

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