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Auto a uso privato: comunicazione alla motorizzazione

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. Tale obbligo scatterà  il prossimo 3 novembre.
Particolare attenzione va posta per le Auto aziendali.

Al riguardo è necessario preliminarmente ricordare che le casistiche che si possono verificare in una azienda sono le seguenti:
a) concessione al dipendente/amministratore di un veicolo per uso esclusivamente aziendale;
b) uso esclusivamente personale;
c)  uso sia ai fini aziendali sia ai fini personali (uso “promiscuo”).
L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali e aziendali, origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.
Circa gli obblighi di comunicazione della auto in comodato la Motorizzazione, con la  circolare  emanata il 27/10 us., ha chiarito che il comodato (quindi l’obbligo di comunicazione) sussiste quando c’è un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito” dell’auto. Il che è escluso nel caso del fringe benefit (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo.
Pertanto a partire dal 3 novembre in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione.

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