Entra nell'area riservata ai clienti di Benegiamo&Associati - dottori commercialisti GIUGGIANELLO (Lecce)

IMU – UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

Il comma 10 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto un’agevolazione in tema di IMU/TASI prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2016, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti
L’unità immobiliare non deve risultare accatastata nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9) e deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli. Questi, a loro volta, devono destinarla ad abitazione principale ovvero devono dimorare abitualmente e risiedervi anagraficamente.
Il proprietario del bene deve risiedere anagraficamente nonché dimorare nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e può possedere, oltre a tale immobile, un altro immobile, nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il contratto di comodato, attestante la concessione del bene al parente, deve essere registrato nel termine di 20 giorni con il pagamento dell’imposta fissa di registro di 200 euro.

Credits