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PERDITA CAPACITÀ PROCESSUALE DELLA SOCIETÀ CANCELLATA

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 9.04.2013, n. 8596, ha affermato che perde la capacità processuale una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese, poiché l’art. 2495, c. 2 del codice civile ricollega alla cancellazione dal Registro delle Imprese l'estinzione immediata delle società di capitali.
Pertanto, nei processi in corso, anche se essi non sono stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

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